INFORMAZIONI SULLA IUC
(IMU-TASI-TARI) PER L’ANNO 2018
Per l’anno 2018 il Comune di Sanguinetto ha deliberato le aliquote e detrazioni relative ai tributi IMU-TASI-TARI con deliberazioni del 24-03-2018, confermando le aliquote già vigenti per l’anno precedente, compresa una aliquota agevolata IMU per gli immobili oggetto di recupero edilizio (così come definiti all’art. 16 del vigente Regolamento IUC, ed esclusi quelli di tipologia catastale D). Pertanto:
– sia l’acconto IMU 2018 (scadenza 18 giugno 2018) nella misura del 50% del dovuto annuale che il saldo 2018 a conguaglio dell’intero anno (scadenza 17 dicembre 2018) sono calcolati in base alle aliquote e detrazioni IMU approvate per l’anno 2018;
– sia l’acconto TASI 2018 (scadenza 18 giugno 2018) nella misura del 50% del dovuto annuale che il saldo 2018 a conguaglio dell’intero anno (scadenza 17 dicembre 2018) sono calcolati in base alle aliquote e detrazioni TASI approvate per l’anno 2018;
– la TARI 2018 (Tassa rifiuti) viene trasmessa dal Comune in base alle tariffe deliberate per l’anno 2018, con invio delle bollette e dei relativi moduli di pagamento entro fine anno 2018 (quest’anno nei mesi di maggio-giugno con suddivisione del totale annuo in almeno tre rate mensili).
–Â Aliquote IMU e TASI anno 2018 deliberate dal Comune di Sanguinetto
– Regolamento comunale IUC (IMU-TASI-TARI) deliberato dal Comune di Sanguinetto e così come modificato dall’anno 2018
– Informazioni acconto IMU 2018 – scadenza 18 giugno 2018
–Â Informazioni saldo IMU 2018 – scadenza 17 dicembre 2017
– Informazioni acconto TASI 2018 – scadenza 18 giugno 2018
–Â Informazioni saldo TASI 2018 – scadenza 17 dicembre 2018
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INFORMAZIONI SULLA IUC
(IMU-TASI-TARI) PER L’ANNO 2017
Per l’anno 2017 il Comune di Sanguinetto ha deliberato le aliquote e detrazioni relative ai tributi IMU-TASI-TARI con deliberazioni del 29-03-2017, confermando le aliquote già vigenti per l’anno precedente e deliberando una aliquota agevolata IMU per gli immobili oggetto di recupero edilizio (così come definiti all’art. 16 del vigente Regolamento IUC, ed esclusi quelli di tipologia catastale D). Pertanto:
– sia l’acconto IMU 2017 (scadenza 16 giugno 2017) nella misura del 50% del dovuto annuale che il saldo 2017 a conguaglio dell’intero anno (scadenza 16 dicembre 2017) sono calcolati in base alle aliquote e detrazioni IMU approvate per l’anno 2017;
– sia l’acconto TASI 2017 (scadenza 16 giugno 2017) nella misura del 50% del dovuto annuale che il saldo 2017 a conguaglio dell’intero anno (scadenza 16 dicembre 2017) sono calcolati in base alle aliquote e detrazioni TASI approvate per l’anno 2017;
– la TARI 2017 (Tassa rifiuti) viene trasmessa dal Comune in base alle tariffe deliberate per l’anno 2017, con invio delle bollette e dei relativi moduli di pagamento entro fine anno 2017 (quest’anno nei mesi di settembre-ottobre con suddivisione del totale annuo in almeno tre rate mensili).
–Â Aliquote IMU e TASI anno 2017 deliberate dal Comune di Sanguinetto
– Regolamento comunale IUC (IMU-TASI-TARI) deliberato dal Comune di Sanguinetto e così come modificato dall’anno 2017
– Informazioni acconto IMU 2017 – scadenza 16 giugno 2017
–Â Informazioni saldo IMU 2017 – scadenza 18 dicembre 2017
– Informazioni acconto TASI 2017 – scadenza 16 giugno 2017
–Â Informazioni saldo TASI 2017 – scadenza 18 dicembre 2017
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INFORMAZIONI SULLA IUC
(IMU-TASI-TARI) PER L’ANNO 2016
Per l’anno 2016 il Comune di Sanguinetto ha deliberato le aliquote e detrazioni relative ai tributi IMU-TASI-TARI con deliberazioni del 29-04-2016, confermando le aliquote già vigenti per l’anno precedente. Pertanto:
– sia l’acconto IMU 2016 (scadenza 16 giugno 2016) nella misura del 50% del dovuto annuale che il saldo 2016 a conguaglio dell’intero anno (scadenza 16 dicembre 2016) sono calcolati in base alle aliquote e detrazioni IMU approvate per l’anno 2016;
– sia l’acconto TASI 2016 (scadenza 16 giugno 2016) nella misura del 50% del dovuto annuale che il saldo 2016 a conguaglio dell’intero anno (scadenza 16 dicembre 2016) sono calcolati in base alle aliquote e detrazioni TASI approvate per l’anno 2016;
– la TARI 2016 (Tassa rifiuti) viene trasmessa dal Comune in base alle tariffe deliberate per l’anno 2016, con invio delle bollette e dei relativi moduli di pagamento entro fine anno 2016 (quest’anno nei mesi di maggio-giugno con suddivisione del totale annuo in almeno tre rate mensili).
–Â Aliquote IMU e TASI anno 2016 deliberate dal Comune di Sanguinetto
–Â Regolamento comunale IUC e relative componenti IMU-TASI-TARI
– Informazioni acconto IMU 2016 – scadenza 16 giugno 2016
–Â Informazioni saldo IMU 2016 –Â scadenza 16 dicembre 2016
– Informazioni acconto TASI 2016 – scadenza 16 giugno 2016
– Informazioni saldo TASI 2016 – scadenza 16 dicembre 2016
ABITAZIONI PRINCIPALI
Nell’anno d’imposta 2016 sono escluse dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, assoggettate all’aliquota deliberata dal Comune.
Relativamente all’IMU nulla è cambiato, dunque per le abitazioni di lusso (cat. catastale A/1, A/8 e A/9), continua ad applicarsi l’IMU con l’aliquota deliberata dal Comune e la detrazione di 200 euro.
COMODATO D’USO GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO
La legge di stabilità 2016 prevede la riduzione del 50% della base imponibile Imu e Tasi (se applicabile) per le unità immobiliari (abitazioni), fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo (proprietario/ usufruttuario) ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato (all’Ufficio di Registro) e che il comodante possieda un solo immobile (abitazione) in Italia (o anche la propria abitazione principale di residenza nello stesso Comune) e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile (abitazione) concesso in comodato gratuito. Il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti e i dati di tali immobili nel modello di dichiarazione IMU-TASI, ovvero su apposito modulo semplificato predisposto dal Comune a tal fine (vedasi sito internet).
TERRENI AGRICOLI
A decorrere dal 2016 sono esenti dall’IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola. Continuano invece ad essere assoggettati all’IMU i terreni agricoli posseduti da altri proprietari, anche se affittati o dati in uso ad agricoltori.
INFORMAZIONI SULLA IUC
(IMU-TASI-TARI) PER L’ANNO 2015
Per l’anno 2015 il Comune di Sanguinetto ha deliberato le aliquote e detrazioni relative ai tributi IMU-TASI-TARI con deliberazioni del 28-07-2015. Pertanto:
– l’acconto IMU 2015 (scadenza 16 giugno 2015) è calcolato in base alle aliquote e detrazioni approvate per l’anno precedente 2014, con conguaglio a saldo (entro il 16 dicembre 2015) in base alle aliquote e detrazioni deliberate successivamente entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione 2015;
– l’acconto TASI 2015 (scadenza 16 giugno 2015) è calcolato in base alle aliquote e detrazioni approvate per l’anno precedente 2014, con conguaglio a saldo (entro il 16 dicembre 2015) in base alle aliquote e detrazioni che deliberate successivamente entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione 2015;
–Â la TARI 2015 (Tassa rifiuti)Â viene trasmessa dal Comune in base alle tariffe deliberate per l’anno 2015Â entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione 2015, con invio delle bollette e dei relativi moduli di pagamento entro fine anno 2015 (solitamente nei mesi di settembre-ottobre con suddivisione del totale annuo in almeno tre rate mensili).
–Â Aliquote IMU e TASI anno 2015 deliberate dal Comune di Sanguinetto
–Â Regolamento comunale IUC e relative componenti IMU-TASI-TARI
– Informazioni acconto IMU 2015 – scadenza 16 giugno 2015
–Â Informazioni saldo IMU 2015 –Â scadenza 16 dicembre 2015
– Informazioni acconto TASI 2015 – scadenza 16 giugno 2015
– Informazioni saldo TASI 2015 – scadenza 16 dicembre 2015
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INFORMAZIONI SULLA IUC
(IMU-TASI-TARI) PER L’ANNO 2014
Dal 2014 il legislatore ha introdotto il tributo IUC (Imposta Unica Comunale) composto dall’insieme dei seguenti tributi:
– IMU (Imposta Municipale Propria), già esistente a titolo sperimentale dall’anno 2012 (risulta dovuta dal proprietario, usufruttuario o altro titolare di diritto reale di godimento su fabbricati accatastati o da accatastare, aree fabbricabili e terreni agricoli o incolti) e che è stata confermata nella stessa modalità di calcolo, ma con alcune variazioni rispetto al passato (non viene più applicata sulle abitazioni principali, nè sui fabbricati rurali ad uso strumentale agricolo);
–Â TASIÂ (Tributo per i Servizi Indivisibili), che risulta applicato sulle rendite catastali o valori degli immobili come l’IMU, ma in modo leggermente diverso (non viene mai applicato sui terreni agricoli e risulta dovuto sia dal proprietario che dall’utilizzatore dell’immobile, nella misura stabilita dal Comune tra un 10%-30% a carico del detentore e un 90%-70% a carico del proprietario, nel caso che proprietario ed utilizzatore non coincidano (es. immobile dato in affitto, comodato, ecc.);
– TARI (Tassa sui Rifiuti) che è la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (in precedenza denominata TARSU o TIA o TARES) e risulta dovuta dall’utilizzatore o detentore dell’immobile in base alla superficie interna dei locali utilizzati e al numero dei componenti la famiglia (per le utenze civili) o all’attività svolta nei locali (per le altre utenze) e nelle aree operative esterne (per le imprese che esercitano attività anche all’aperto, come ambulanti, distributori carburanti, esposizioni all’aperto, ecc.).
TRIBUTO IMU 2014: CALCOLO E STAMPA MODELLI F24 DI PAGAMENTO
(scadenza pagamento acconto 16 giugno e saldo 16 dicembre 2014)
Sul sito internet viene messo a disposizione uno strumento di calcolo per il tributo IMU 2014, personalizzato con le aliquote deliberate dal Comune di Sanguinetto e che consente di effettuare anche la stampa del modello F24 necessario per il versamento (basta inserire i dati di rendita-valore e possesso di tutti gli immobili su cui effettuare il calcolo, scegliendo per ciascun immobile la categoria impositiva corretta, nonchè dati anagrafici e codice fiscale del contribuente, e il modello riporta già in automatico i codici tributo e codice comune – H944 riferito a Sanguinetto – come previsto dal Ministero delle Finanze).
Le aliquote deliberate per il tributo IMU sono le stesse degli anni precedenti (tranne l’abitazione principale e i fabbricati rurali strumentali) e precisamente:
–  aliquota 4 per mille con detrazione massima di Euro 200,00 per abitazioni principali di residenza di categoria A1-A8-A9, o altre non escluse per legge, e relative pertinenze, così come definite per legge e Regolamento comunale;
– aliquota 10,6 per mille per fabbricati di categoria catastale A9-D5-D2;
– aliquota 8,9 per mille per altre abitazioni (immobili di categoria A, escluse categorie A9-A10, e che non costituiscono, nè sono assimilati all’abitazione principale);
– aliquota 9,8 per mille per le aree fabbricabili;
– aliquota 7,8 per mille per i terreni agricoli;
– aliquota 7,8 per mille per tutti gli altri immobili non indicati ai punti precedenti.
Versamento minimo annuo dovuto per tributo IMU (acconto saldo):Â Euro 12,00.
TRIBUTOÂ TASI 2014: CALCOLOÂ E STAMPA MODELLI F24 DI PAGAMENTO
(scadenza pagamento acconto 16 giugno e saldo 16 dicembre 2014)
Sul sito internet viene messo a disposizione uno strumento di calcolo per il tributo TASI 2014, personalizzato con le aliquote deliberate dal Comune di Sanguinetto e che consente di effettuare anche la stampa del modello F24 necessario per il versamento (basta inserire i dati di rendita-valore e possesso di tutti gli immobili su cui effettuare il calcolo, scegliendo per ciascun immobile la categoria impositiva corretta, nonchè dati anagrafici e codice fiscale del contribuente, e il modello riporta già in automatico i codice tributo e codice comune – H944 riferito a Sanguinetto – come previsto dal Ministero delle Finanze).
In ogni caso il tributo TASI, nel Comune di Sanguinetto, è dovuto solamente per:
– abitazioni principali di residenza e relative pertinenze, così come definite per legge e Regolamento comunale (soggette all’aliquota del 1,9 per mille con detrazione di Euro 30,00 per ciascun figlio di età inferiore ai 26 anni residente e dimorante abitualmente nell’abitazione);
– fabbricati rurali ad uso strumentale (soggetti all’aliquota del 1 per mille);
–Â immobili di tipo D, con esclusione delle categorie D5-D2Â (soggetti all’aliquota dello 0,9 per mille).
INFORMAZIONI PER GLI ALTRI IMMOBILI: Sui terreni agricoli ed incolti il tributo TASI non risulta applicato, per legge. Sulle aree fabbricabili ed altri immobili non indicati ai punti precedenti (altre abitazioni di categoria catastale A non di residenza, altri fabbricati non indicati ai punti precedenti, cioè di categoria catastale A9-A10-B-C-D5-D2), l’aliquota comunale è stata azzerata e pertanto il tributo TASI nel Comune di Sanguinetto non risulta dovuto su tali immobili, nè dal proprietario-possessore, nè dal detentore-utilizzatore.
Versamento minimo annuo dovuto per tributo TASI (acconto saldo):Â Euro 8,00.
ATTENZIONE: Solo per le abitazioni principali di residenza e relative pertinenze, entro l’inizio di giugno 2014 il Comune invia al contribuente apposita bolletta con il calcolo del tributo TASI dovuto e modelli di versamento F24 da utilizzare per il pagamento dell’acconto (scadenza 16 giugno 2014) e del saldo (scadenza 16 dicembre 2014). Il contribuente che non lo abbia ricevuto, o che rilevi dati errati o incompleti sulla scheda immobili ricevuta, può rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune nei giorni di mercoledì 4 giugno e mercoledì 11 giugno 2014 (nell’orario di apertura al pubblico: dalle ore 10,00 alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle 17,30) per ottenere la stampa o ricalcolo e ristampa del calcolo TASI 2014 e relativi modelli F24 necessari per il versamento dell’acconto e saldo dovuti.
–Â Aliquote IMU e TASI anno 2014 deliberate dal Comune di Sanguinetto
–Â Regolamento comunale IUC e relative componenti IMU-TASI-TARI
–Â Informazioni acconto IMU 2014 – scadenza 16 giugno 2014
– Informazioni saldo IMU 2014 – scadenza 16 dicembre 2014
–Â Informazioni acconto TASI 2014 – scadenza 16 giugno 2014
– Informazioni saldo TASI 2014 – scadenza 16 dicembre 2014
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INFORMAZIONI SULL’IMU (EX ICI)
PER GLI ANNI 2012 EÂ 2013
Dal 2012 il tributo IMU (Imposta Municipale Unica) sostituisce per tutti gli immobili, terreni agricoli ed aree fabbricabili il tributo ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) ed inoltre per gli immobili NON LOCATI anche le imposte sui redditi fondiari (rendite catastali dei fabbricati e redditi dominicali dei terreni) dovute dai contribuenti e, salvo esenzioni, dichiarate all’interno della denuncia dei redditi.
Per tale motivo l’IMU 2012 versata dal contribuente è stata per circa metà trattenuta dallo Stato e per il resto riversata dall’Erario al Comune su cui sono ubicati gli immobili soggetti ad IMU.
–Â Aliquote IMU vigenti dal 01/01/2012 (anno 2012)
–Â Approvazione delle aliquote IMUÂ dal 01/01/2012
–Â Regolamento per l’applicazione dell’IMU dal 01/01/2012
– Approvazione del Regolamento IMU dal 01/01/2012
–Â Istruzioni per il contribuente – Acconto IMU 2012
–Â Istruzioni per il contribuente – Saldo IMU 2012
>>> Istruzioni semplificate dell’Agenzia delle Entrate sui soggetti tenuti all’IMU, modalità di calcolo e casi particolari dell’IMU 2012 <<<Â
Novità e variazioni relative all’IMU per l’anno d’imposta 2013
Per l’anno d’imposta 2013 il tributo IMU (Imposta Municipale Unica) è stata variato dall’art.1, comma 380, della Legge n° 228 del 24/12/2012 (Legge di stabilità per l’anno 2013), stabilendo le seguenti novità sostanziali:
– per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”: spetta allo Stato la quota di gettito IMU pari all’aliquota standard dello 0,76%; spetta al Comune la quota eccedente lo 0,76%, qualora il Comune abbia deliberato per il 2012 o deliberi per il 2013 una aliquota superiore allo 0,76%;
– per i fabbricati rurali strumentali classificati nel gruppo catastale “D”: spetta allo Stato l’intera quota di gettito IMU pari all’aliquota standard dello 0,2% (Risoluzione MinFinanze n° 5/DF/2013), ma mancando apposito codice tributo per la quota Stato su fabbricati rurali strumentali, essi sono da inserire tra i fabbricati produttivi del gruppo “D”.
>>> Risoluzione Ministero Finanze in ordine all’IMU 2013 <<<
Novità e variazioni ACCONTO IMU 2013
Successivamente, con il D.L. 54/2013 convertito in Legge 85/2013 e poi con il D.L. 102/2013 convertito in Legge 124/2013, è stato prima sospeso e poi esentato il pagamento dell’acconto IMU dovuto entro il 17 giugno sulle seguenti categorie di immobili:
– abitazione principale e relative pertinenze (escluso fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9);
– terreni agricoli e fabbricati rurali (da chiunque posseduti e per qualunque uso adibiti);
– unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa o alloggi assegnati da Istituti autonomi case popolari IACP o da Enti di edilizia residenziale pubblica ATER o altri similari comunque denominati.
Novità e variazioni SALDO IMU 2013
e “MINI IMU” 2013 entro il 24 gennaio 2014
Inoltre, con il D.L. 102/2013 convertito in Legge 124/2013, è stato esentato il pagamento del saldo IMU (non l’acconto che risulta pagato e/o da pagare) dovuto entro il 16 dicembre sulle seguenti categorie di immobili:
– fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Infine, con il D.L. n° 133 del 30/11/2013 e art. 1, comma 680, della Legge di stabilità 2014, è stata fissata la scadenza del 24 gennaio 2014 per il versamento della quota del 40% del saldo IMU (cosiddetta MINI IMU 2013) dovuto da abitazioni principali e relative pertinenze, nonchè terreni agricoli e fabbricati rurali posseduti da coltivatori diretti o imprese agricole, sulla maggiore aliquota deliberata nel 2012 o 2013 dal Comune rispetto all’aliquota di base fissata dallo Stato (caso in cui rientra il Comune di Sanguinetto, che ha fissato l’aliquota dello 0,48% per l’abitazione principale, a fronte di un’aliquota base dello 0,4%, e quindi il 40% dovuto viene calcolato sullo 0,08% di imponibile IMU totale – pari allo 0,032% dovuto – e aliquota 0,78% sui terreni agricoli, a fronte di un’aliquota base dello 0,76%, per cui il 40% viene calcolato sullo 0,02% di imponibile IMU totale – pari allo 0,008% dovuto). Pertanto, solo per tali immobili i proprietari sono soggetti al pagamento di tale quota entro la scadenza indicata del 24 gennaio 2014 (salvo ulteriori variazioni di legge), mentre per tutti gli altri immobili (abitazioni non di residenza, altri fabbricati di qualunque tipologia, aree fabbricabili e terreni agricoli posseduti da soggetti che non sono imprenditori agricoli) resta invariata la scadenza del 16 dicembre 2013 per il versamento del saldo IMU e le modalità di calcolo del tributo.
ATTENZIONE: Tali novità potrebbero essere ulteriormente variate in seguito. Lo strumento <font-size=14 px=””>CALCOLO IMU</font-size=14><font-size=14 px=””></font-size=14> messo a disposizione per il calcolo automatico dell’IMU 2013 viene costantemente aggiornato con le aliquote deliberate dall’Ente e le novità approvate dal legislatore e pertanto effettua correttamente il calcolo e la ripartizione quota Comune-quota Stato IMU 2013, come stabilito per legge, per il tributo dovuto entro il 16 dicembre 2013.
Soggetti tenuti al versamento dell’I.M.U.
Sono tenuti al pagamento dell’IMU (Imposta Municipale Unica) i seguenti soggetti:
– il pieno proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni, a qualunque uso destinati (e anche se inutilizzati);
– il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, sui medesimi immobili;
– il coniuge superstite (vedovo o vedova) titolare del diritto di abitazione ai sensi dell’art. 540 del Codice Civile (Attenzione: il diritto di abitazione riguarda solo l’abitazione che era posseduta ed abitata da entrambi i coniugi e non si forma se tale abitazione era posseduta, anche solo in parte, da altri soggetti come figli, altri parenti, ecc.);
– i genitori che hanno l’usufrutto legale sui beni dei figli minori (nel caso che i figli minori abbiano la proprietà di beni immobili, per i quali opera l’usufrutto legale di chi esercità la patria potestà ex art. 324 del Codice Civile);
– l’ex coniuge affidatario della casa coniugale (dalla data di assegnazione con apposito decreto del Tribunale). Attenzione: tale norma si applica solo in caso di assegnazione del Tribunale e non per separazioni di fatto dei coniugi; inoltre si applica solo in caso di proprietà o comproprietà o comodato del coniuge non assegnatario, non nel caso che l’utilizzo dell’immobile sia a titolo di locazione (Risoluzione MinFinanze n° 5/2013);
– il locatario per gli immobili concessi in leasing (anche aree, se l’immobile è da costruire o in corso di costruzione).
Scadenza versamenti e modalità di pagamento dell’IMU 2013
La scadenza dei pagamenti IMU, come per l’ex ICI, è:
– ACCONTO entro il 16 giugno (17 giugno per l’anno 2013) e
– SALDO entro il 16 dicembre di ogni anno d’imposta.
I pagamenti dovuti possono essere effettuati mediante bollettini postali speciali, disponibili presso gli uffici postali, oppure mediante modelli F24 (che si possono pagare in ogni banca e anche in ogni ufficio postale, senza nessuna spesa), utilizzando i seguenti codici per la compilazione (Risoluzione Agenzia Entrate n° 35/E del 12/4/2012 per l’anno 2012 e Risoluzione Agenzia Entrate n° 33/E del 21/5/2013 per l’anno 2013):
–Â H944Â – codice catastale del Comune di Sanguinetto;
– 3912 – codice tributo per IMU su abitazione principale e relative pertinenze – quota Comune;
– 3913 – codice tributo per IMU su fabbricati rurali strumentali – quota Comune;
– 3914 – codice tributo per IMU su terreni agricoli – quota Comune;
– 3915 – codice tributo per IMU su terreni agricoli – quota Stato;
– 3916 – codice tributo per IMU su aree fabbricabili – quota Comune;
– 3917 – codice tributo per IMU su aree fabbricabili – quota Stato;
– 3918 – codice tributo per IMU su altri fabbricati – quota Comune;
– 3919 – codice tributo per IMU su altri fabbricati – quota Stato;
– 3925 – codice tributo per IMU su fabbricati tipo D – quota Stato (previsto dal 2013);
– 3930 – codice tributo per IMU su fabbricati tipo D – quota Comune (previsto dal 2013);
– 0101 – codice rateazione per pagamento IMU in 2 rate: giugno-dicembre ;
– 0102 – codice rateazione per pagamento IMU in 3 rate: giugno-settembre-dicembre (consentito solo per abitazione principale e solo per l’anno d’imposta 2012; non applicabile per il 2013).
Versamento effettuato oltre il termine di scadenza
Il contribuente che effettua il versamento del tributo dovuto oltre il termine di scadenza previsto (oltre il 18 giugno 2012, per il 1° acconto IMU 2012 e oltre il 17 dicembre 2012 per il saldo IMU 2012, nonchè oltre il 17 giugno 2013 per l’acconto IMU 2013, qualora dovuto) può regolarizzare la sua posizione mediante il versamento delle seguenti maggiorazioni, calcolate sul tributo dovuto (cosiddetto ravvedimento operoso):
– 0,2 %Â per ogni giorno di ritardo, per versamento effettuato entro i primi 14 giorni;
– 3% per versamento effettuato dal 15° giorno al 30° giorno successivo alla scadenza;
– 3,75%Â per versamento effettuato oltre i 30 giorni ed entro un anno dalla scadenza;
oltre agli interessi legali nella misura del 2,5% annuale, rapportati ai giorni di ritardo nel versamento.
Il programma “CALCOLO IMU” presente sul sito del Comune effettua già il calcolo automatico di quanto dovuto per “ravvedimento operoso” per l’anno d’imposta 2012 e 2013, indicando la data prevista di versamento. Il modello F24 viene quindi elaborato con l’importo totale dovuto, calcolato così come sopraindicato (totale dovuto= tributo maggiorazione interessi) e riporta la casella “ravvedimento operoso” barrata.
Attenzione! Il contribuente che effettua il versamento del tributo dovuto oltre il termine di scadenza, senza il pagamento delle maggiorazioni ed interessi previsti per “ravvedimento operoso”, è soggetto all’intera sanzione prevista per tardivo versamento dell’imposta (attualmente nella misura del 30%, non riducibile in caso di accertamento dell’ufficio).
Dichiarazioni di variazione IMU 2012-2013
I termini di presentazione della dichiarazione di variazione ai fini IMU sono recentemente stati variati dal D.L. n° 35/2013, art.10 comma 4 (non ancora convertito in legge), e pertanto:
– le variazioni di possesso o degli obblighi impositivi intervenute ai fini IMU nell’anno 2012 devono essere dichiarati entro il 30 giugno 2013, utilizzando gli appositi modelli ed istruzioni già forniti dal Ministero delle Finanze;
– le variazioni di possesso o degli obblighi impositivi intervenute ai fini IMU nell’anno 2013 dovranno essere dichiarati entro il 30 giugno 2014, utilizzando gli stessi modelli ed istruzioni già forniti dal Ministero delle Finanze.
Naturalmente il contribuente che ha già presentato la suddetta dichiarazione relativa all’anno 2012 in base ai termini vigenti precedentemente (90 giorni dalla variazione ovvero marzo 2013), non la deve ripresentare, salvo che fosse necessario integrare o rettificare immobili o agevolazioni non dichiarati precedentemente.
La dichiarazione cartacea compilata e sottoscritta dal contribuente/ dichiarante può essere presentata a mano all’Ufficio Tributi del Comune, oppure spedita al Comune per Posta Raccomandata o Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC del Comune comune.sanguinetto.vr@pecveneto.it (in quest’ultimo caso deve essere inviata la copia firmata dal contribuente e scansionata come PDF oppure la copia PDF firmata digitalmente dallo stesso contribuente/ dichiarante).
La dichiarazione IMU può essere compilata online utilizzando l’apposita procedura di guida alla compilazione messa a disposizione sul sito internet, unitamente al calcolo automatico online del tributo IMU.
Modello cartaceo di dichiarazione IMU
Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU
Aliquote e detrazioni dell’IMU 2013 – ACCONTO
Le variazioni delle aliquote IMU per l’anno 2013 possono essere deliberate da ciascun Comune entro i termini stabiliti per l’approvazione del Bilancio di previsione 2013 (attualmente 30 novembre 3013, ai sensi art.1, comma 381, Legge 228/2012 e successive modificazioni). Fino a tale deliberazione, che deve anche essere pubblicata sul sito del Ministero delle Finanze, per l’acconto sono applicabili le aliquote deliberate dall’Ente per l’anno precedente (fatte salve le altre variazioni stabilite dallo Stato per il 2013).
Pertanto, per l’acconto IMU 2013 dovuto entro il 17 giugno 2013 il contribuente deve effettuare il calcolo dell’IMU dovuta sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate dal Comune per l’anno 2012, stabilite nella misura seguente:
– aliquota 0,48% sull’abitazione principale di residenza del proprietario e del suo nucleo famigliare e sulle relative pertinenze (massimo una pertinenza di categoria C6, una pertinenza di categoria C2 e una pertinenza di categoria C7) (imposta che spetta interamente al Comune);
– aliquota 1,06% sugli immobili di categoria catastale A/9 – D/5 – D/2 (questa imposta spetta per gli immobili di categoria “D” nella misura dello 0,76% allo Stato e la restante parte al Comune; per gli immobili di categoria “A” l’imposta spetta invece interamente al Comune);
– aliquota 0,89% sulle altre abitazioni, cioè qualunque immobile di categoria catastale A, esclusi quelli di categora A/9 – A/10 (questa imposta spetta interamente al Comune);
– aliquota 0,2% sui fabbricati rurali strumentali (così come definiti dall’art.9 comma 3 bis del DL 557/1993) (imposta che spetta interamente allo Stato per gli immobili di categoria “D”; per gli altri immobili spetta interamente al Comune);
– aliquota 0,98% sulle aree fabbricabili (questa imposta spetta interamente al Comune);
– aliquota 0,78% sui terreni agricoli (questa imposta spetta inetramente al Comune);
– aliquota 0,78% su tutti gli altri immobili non indicati ai punti precedenti (questa imposta spetta nella misura dello 0,76% allo Stato e la restante parte al Comune per gli immobili di categoria “D”; per gli altri immobili spetta interamente al Comune);
– detrazione di Euro 200,00 sull’immobile adibito ad abitazione di residenza del proprietario e del suo nucleo famigliare, che viene aumentata di ulteriori Euro 50,00 per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni (fino al massimo di 8 figli) convivente e residente nella medesima abitazione.
Particolari disposizioni per l’applicazione del tributo IMU sono inoltre state previste all’interno del Regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 29/09/2012, cui si rinvia, in particolare per:
– abitazione di anziani o disabili ricoverati presso istituto di cura e assimilata a quella principale (art.4);
– fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e soggetti alla riduzione del 50% dell’imposta (art.5);
– importo minimo annuale dovuto dal contribuente e pari ad Euro 12,00 (art.11).
Aliquote e detrazioni dell’IMU 2013 – SALDO
Per il saldo (dovuto entro il 16 dicembre 2013) il contribuente deve determinare l’imposta IMU dovuta per l’intero anno 2013, in base alle aliquote definitive adottate dal Comune (che non hanno subito variazioni rispetto all’anno 2012 e risultano pertanto approvate nella stessa misura già fissata per l’anno 2012, per gli immobili per cui risulta dovuto il tributo IMU 2013), e conguagliare e versare la differenza tra quanto complessivamente dovuto per l’intero anno, in base a tale calcolo, e quanto versato in acconto.
Aliquote IMU vigenti dal 01/01/2013 (anno 2013)
Conferma delle stesse aliquote IMU dal 01/01/2013
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Calcolo dell’IMU dovuta per il 2013
e stampa modello F24 per il pagamento
Per effettuare il calcolo dell’IMU dovuta è possibile utilizzare lo strumento CALCOLO IMU messo a disposizione da Anutel, già impostato con le aliquote previste dal Comune ed i moltiplicatori previsti per legge. L’acconto è dovuto entro il 17 giugno 2013 nella misura del 50% dell’importo totale annuo determinato con le aliquote deliberate dal Comune per il 2012 (fatta salva comunque la quota riservata allo Stato per gli immobili di tipologia “D”) ed il saldo è da versare entro il 16 dicembre 2013 nella misura del conguaglio dovuto (totale imposta annua complessiva meno acconto versato), calcolato con le aliquote effettive deliberate dal Comune per l’anno 2013 (confermate nella stessa misura già fissata per l’anno 2012).Â
Con lo stesso strumento <font-size=14 px=””>CALCOLO IMU</font-size=14><font-size=14 px=””></font-size=14> è anche possibile effettuare la stampa del modello F24 necessario per il pagamento, già impostato con le esatte aliquote deliberate dal Comune di Sanguinetto e gli esatti codici tributo, sia per la quota dovuta allo Stato, che per la quota spettante al Comune (è soltanto necessario completarlo con i dati anagrafici del contribuente), e scegliendo se stampare il modello F24 semplificato (per il versamento della sola IMU) o ordinario (per versare o conguagliare anche altri tributi IRPEF-IVA-ecc.). All’interno dello strumento CALCOLO IMU sono fornite istruzioni di dettaglio anche sulle modalità di versamento particolare del modello F24 (versamento telematico, versamento da parte di titolari di partita IVA, ecc.).
Calcolo automatico online generico per tutti gli altri Comuni
Attenzione! E’ necessario inserire il codice catastale del Comune di ubicazione degli immobili e le aliquote esatte per ciascuna tipologia di immobile, nella misura deliberata da tale Comune
Tabella completa dei codici catastali dei Comuni italiani
Modello F24Â ordinario e istruzioni per la sua compilazione a mano
Modello F24Â semplificato e istruzioni per la sua compilazione a mano
Valori imponibili per terreni e fabbricati ai fini IMU
I valori imponibili di fabbricati e terreni agricoli (esclusi quelli qualificati come “edificabili” all’interno del PRG-PATI) ai fini IMU sono determinati sulla base di appositi moltiplicatori applicati sulle rendite catastali dei fabbricati e redditi dominicali dei terreni. Tali rendite catastali sono le stesse utilizzate anche per l’ICI degli anni passati e desumibili dai rogiti di compravendita, dalle denunce di successione o da altri atti di possesso, in particolare se recenti (es. atti notarili di donazione, divisione, ecc.).
Per avere una situazione aggiornata di tutti gli immobili posseduti è possibile avere una visura catastale recente rilasciata dall’Agenzia del Territorio (purchè la situazione catastale sia corretta ed aggiornata con tutti gli atti di cessione riguardanti gli immobili registrati, in quanto talvolta tali dati possono anche non risultare aggiornati ed allora ne deve essere richiesto l’aggiornamento all’Agenzia del Territorio a cura del proprietario o altro soggetto intestatario interessato, anche attraverso un proprio geometra di fiducia appositamente incaricato a tale scopo). Il rilascio di tali visure viene effettuato direttamente dagli sportelli dell’Agenzia del Territorio (gratuitamente solo ai soggetti intestatari e titolari degli immobili certificati) oppure da soggetti appositamente autorizzati e convenzionati con l’Agenzia del Territorio, che provvedono in tal caso anche a riscuotere i relativi diritti speciali catastali (ripristinati a partire dal 1° ottobre 2012).
Se si dispone degli esatti dati catastali degli immobili posseduti (foglio, particella e subalterno per i fabbricati, foglio e particella per i terreni agricoli e codice fiscale del proprietario-possessore), è possibile visualizzare le rendite catastali ed i redditi dominicali dei terreni posseduti (in particolare per verificare la rendita catastale più recente, nonchè eventuali variazioni d’ufficio effettuate dall’Agenzia del Territorio su immobili non accatastati, fabbricati ex rurali e terreni con variazioni colturali AGEA), anche attraverso il servizio di consultazione delle rendite catastali messo a disposizione dall’Agenzia del Territorio  Â
Valore aree fabbricabili ai fini ICI-IMU
I possessori di aree fabbricabili devono verificare se la valutazione effettuata per l’ICI anno 2009-2010-2011 è conforme ai valori minimi di riferimento determinati dall’apposita commissione tecnica per la stima delle aree fabbricabili ai fini ICI. In caso di versamento insufficiente per le aree fabbricabili è possibile effettuare il conguaglio ICI anche per l’anno 2009-2010-2011 con le sanzioni ridotte del 3% interessi legali attualmente del 2,5% annuo,  mediante ravvedimento operoso effettuato con apposito versamento entro il termine del 31/07/2012 ed eventualmente anche comunicato all’Ufficio Tributi del Comune.
Anche l’IMU per le aree fabbricabili è calcolata, come l’ICI, sul valore venale in comune commercio riferito al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Pertanto i valori di riferimento delle aree fabbricabili già individuati per l’ICI degli anni precedenti possono essere usati come valori minimi di riferimento per i valori imponibili IMU, qualora non si disponga di altri valori di riferimento, che potrebbero risultare superiori (derivanti da atti di compravendita, stime di perizia, dichiarazioni fiscali, ecc.).
Per avere maggiori informazioni sui valori minimi di riferimento ai fini ICI-IMU delle aree fabbricabili, vai nel menù “Il Comune informa” alla voce “ICI” e poi scegli “Valore ICI delle aree fabbricabili”. Se non si conosce l’esatta scheda di riferimento, è possibile chiedere maggiori informazioni all’Ufficio Tributi o all’Ufficio Tecnico del Comune nell’orario di apertura al pubblico (LUN-MER-VEN dalle 10,00 alle 12,30 e MER dalle 15,30 alle 17,30).
Pagina aggiornata il 04/10/2024