Servizi Demografici

Servizi Demografici

Cambio di residenza in tempo reale

Dal 9 maggio 2012 sono in vigore le nuove modalità per le dichiarazioni anagrafiche previste dal decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, art. 5, convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35 per la:

  • Richiesta di residenza con provenienza dall’estero
  • Richiesta di residenza con provenienza da altro comune
  • Richiesta di cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune (cambio di indirizzo)
  • Dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero.

 

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata compilando l’apposita modulistica ministeriale e con la documentazione necessaria descritta  negli  Allegati   A)  e  B) :

  • di persona, esclusivamente allo sportello anagrafico di Via Interno Castello, 2
  • per raccomandata, da spedire al seguente indirizzo: Comune di Sanguinetto – Ufficio Anagrafe – Via Interno Castello, 2
  • per fax, da inviare al n. 0442/365150 indirizzata al Comune – Ufficio Anagrafe
  • per via telematica,  al seguente indirizzo: comune.sanguinetto.vr@pecveneto.it

 

La via telematica comprende varie possibilità in ordine alla modalità di presentazione:

– che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;

– che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente, al seguente indirizzo  PEC del Comune: comune.sanguinetto.vr@pecveneto.it

– che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice al seguente indirizzo di posta ordinaria del Comune: info@comune.sanguinetto.vr.it

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono anche sottoscrivere il modulo.

La dichiarazione, per essere considerata ricevibile, deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell’apposito modulo e contrassegnati da asterisco (*).

Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre sempre, come già avviene ora, dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni “documentate”.

Nel caso di iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune, entro gli ulteriori e successivi due giorni lavorativi il comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed entro 5 giorni alla verifica dei dati forniti dal dichiarante. Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni destinate a soggetti PRIVATI.

Conclusione del procedimento

Il Comune, entro 45 giorni dalla dichiarazione,  procede all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica (prima tra tutti l’effettiva dimora abituale).

Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990) e se il procedimento di cambio di residenza si conclude positivamente, il Comune non trasmetterà alcuna comunicazione all’interessato e l’iscrizione  (o la registrazione) si intenderà confermata.

In caso di mancanza dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione o nel caso in cui gli accertamenti abbiano dato esito negativo, l’ufficio anagrafe provvederà a comunicare all’interessato i requisiti mancanti o gli accertamenti negativi svolti.

Entro 10 giorni dalla comunicazione, l’interessato potrà presentare le proprie osservazioni.

In caso di mancato accoglimento della richiesta, il Comune provvederà a ripristinare la posizione anagrafica precedente, annullando l’iscrizione.

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, il dichiarante decade dai benefici nel frattempo conseguiti per effetto della dichiarazione e il fatto verrà segnalato alle autorità di pubblica sicurezza, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni anagrafiche relative al Comune di SANGUINETTO  dovranno essere trasmesse ad uno dei seguenti indirizzi:

–  INDIRIZZO POSTALE (invio a mezzo raccomandata) Ufficio Anagrafe – Comune di SANGUINETTO – Interno Castello, 2

–  FAX:  0442 365150

–  Posta Elettronica semplice: info@comune.sanguinetto.vr.it

–  POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: comune.sanguinetto.vr@pecveneto.it

–  PRESENTAZIONE DIRETTA ALLO SPORTELLO NEI SEGUENTI ORARI :

Lunedì,  Mercoledì  e  Venerdì dalle 10.00 alle 12,30
Mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30
Sabato dalle 10.00 alle 12.00 (1° e 3° Sabato del Mese)

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AUTOCERTICAZIONE

CHE COS’E’ L’AUTOCERTIFICAZIONE?
E’ una dichiarazione che l’interessato rende “da solo”, per sostituire i normali certificati e dichiarare una lunga serie di fatti, stati e condizioni, precisamente indicata nella legge di riforma. Basta una firma del dichiarante, non autenticata e quindi in carta semplice; il modello si può compilare da casa e spedire per posta o per fax, allegando una fotocopia della carta di identità rilasciata dal Comune di residenza.

CHE COSA SI PUO’ AUTOCERTIFICARE?
I fatti, stati e condizioni che si possono autocertificare sono elencati completamente nel modello “Dichiarazione sostitutiva di certificazione”, che è possibile visualizzare e stampare, così come i modelli di “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”. Per utilizzarli basta compilare i moduli con i propri dati, barrando e completando le voci che interessano. Inoltre, si possono, al bisogno, compilare e stampare altri modelli personalizzati concernenti certificazioni anagrafiche o atti di notorietà, utilizzando l’apposito link al Servizio Autocertificazione del sito Internet www.comuni.it/autocertificazione

COS’E’ LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’?
Il modello “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” è appositamente predisposto per dichiarare fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell’interessato, che non siano compresi nell’elenco previsto nel modello “Dichiarazione sostituiva di certificazione” La firma andrebbe autenticata e di solito quindi servirebbe una marca da bollo da €. 16,00. Tutto ciò può essere tranquillamente evitato in due modi a scelta: o allegando la fotocopia di un documento valido di identità; o firmando davanti all’ufficio che deve ricevere il documento. La dichiarazione in questo caso diventa in carta semplice.

DOVE SI POSSONO UTILIZZARE LE AUTOCERTIFICAZIONI?
Sia le autocertificazioni che le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà possono essere presentate dai cittadini presso tutte le Pubbliche Amministrazioni (es. Comune, USL, Comunità Montana, Prefettura, Provincia, Scuole ecc.) e tutti i Gestori Privati di Pubblici Servizi (es. ENEL, TELECOM, SOC.GAS, POSTE ecc.). Comuni, Motorizzazioni, Scuole ed Università hanno il divieto assoluto di chiedere i certificati.

SE NON SI RIESCE A RENDERE L’AUTOCERTIFICAZIONE…
Può accadere che per motivi diversi non si riesca a rendere l’autocertificazione. Su semplice richiesta del cittadino gli Enti sopraindicati debbono provvedere ad acquisire d’ufficio i documenti che necessitano per una data pratica, richiedendoli agli altri Enti dove sono depositati. L’impiegato che si rifiuti viola i propri doveri d’ufficio: da ciò possono derivare sanzioni disciplinari o addirittura penali.

VIETATO DIRE IL FALSO!
Attenzione! In caso di dichiarazione mendace, si incorre in sanzioni penali e si perde l’eventuale beneficio ottenuto. Le Amministrazioni hanno l’obbligo di effettuare controlli a campione sulla verità delle dichiarazioni rese dai cittadini. Quindi si deve compilare il documento con esattezza: per esempio, i nomi devono essere quelli che vengono indicati nella carta d’identità o nel passaporto, non storpiati o abbreviati.

OBBLIGO DI USARE L’AUTOCERTIFICAZIONE PRESSO GLI UFFICI PUBBLICI E GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.
Dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra i privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione ed i gestori di Pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46-47 del DPR 445/2000. L’Ufficio Anagrafe continuerà a rilasciare certificati, su richiesta degli interessati, da utilizzare solo ed esclusivamente nei rapporti fra i privati, applicando l’imposta di bollo sulla base della vigente normativa.

Di seguito sono riportati i moduli che possono essere utilizzati per presentare, presso qualunque ufficio pubblico o gestore di servizi pubblici, idonea autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di notorieta’, in ordine a dati, stati, fatti o qualità personali riguardanti il soggetto dichiarante, e comunemente richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni o gestori di servizi pubblici:

 

REGISTRO COMUNALE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO (DAT)

In attuazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219: “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, il Comune di Sanguinetto ha istituito il Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT).
Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza, che provvede all’annotazione in apposito registro.
Nessun comune può fornire indicazioni sulle disposizioni che devono essere contenute nelle dichiarazioni e non assume in alcun caso la funzione di fiduciario, in quanto detto trattamento di dati sensibili non può essere eseguito dall’amministrazione o dagli uffici comunali.
Si precisa che il registro non è pubblico. Possono prendere visione delle informazioni ivi contenute il dichiarante, e solo se espressamente indicati nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio consegnata al Comune, il medico di famiglia e i sanitari che avranno in cura il dichiarante, il fiduciario e il supplente del fiduciario, se nominati, il notaio che ha redatto l’atto, gli eredi del dichiarante, se espressamente individuati.

COSA OCCORRE:
Sono accettate e annotate solo le dichiarazioni rese da cittadini maggiorenni che risultino RESIDENTI nel Comune di Sanguinetto all’atto della richiesta.
Il trasferimento della residenza in altro Comune o all’estero non comporta comunque la cancellazione dal Registro, ma impedisce l’aggiornamento delle DAT e dopo 10 anni, se non ritirate dal disponente per il deposito nel nuovo Comune di residenza, le DAT potranno essere distrutte.

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:
Tranne nel caso in cui venga redatta dal notaio, la dichiarazione deve essere presentata PERSONALMENTE dal dichiarante al funzionario incaricato previo appuntamento con i Funzionari preposti dell’Ufficio Stato Civile (tel. 0442-81066).
Il funzionario comunale incaricato della tenuta e dell’aggiornamento del registro che riceve la dichiarazione, rilascerà un’attestazione riportante il numero progressivo di registrazione nel Registro delle DAT. Sarà in ogni momento possibile modificare o revocare la dichiarazione, attraverso successiva dichiarazione, da rendersi con le medesime modalità.

DOVE RIVOLGERSI:
Ufficio Stato Civile

  MODULISTICA PER IL CITTADINO
 – MODELLO1 OPPURE MODELLO2 FAC-SIMILI UTILIZZABILI PER LA REDAZIONE DELLE DAT
 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DAT
 – REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DAT

Pagina aggiornata il 16/10/2024

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