Descrizione
RICHIESTA DI RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI (VARIANTI VERDI) AI SENSI ART. 7 DELLA L.R. N. 4/2015, D.G.C. N. 07 DEL 22.01.2025
Pubblicata il 30/01/2025
Dal 30/01/2025 al 31/03/2025
RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI IN AREE INEDIFICABILI IN PROPRIETA’, AI SENSI DELL’ART. 7 DELLA L.R. 4/2015, D.G.C. n. 07 del 22.01.2025
Pubblicata il 30/01/2025 – R.P. n. 73
Legge Regionale n. 4 del 16 marzo 2015 - Delibera di Giunta Comunale n. 07 del 22.01.2025.
La Legge Regionale n. 4 del 16 marzo 2015 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali” all’articolo 7 ha introdotto la possibilità per gli aventi titolo di far richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili.
Pertanto, quanti ne abbiano interesse, entro il 31 MARZO 2025, possono compilare la richiesta allegata e presentarla al protocollo comunale nei seguenti orari:
Lunedì 11.30 - 13.30
Martedì 11.30 - 13.30
Mercoledì 11.30 - 13.30
Giovedì 11.30 - 13.30
Venerdì 11.30 - 13.30
Oppure inoltrarla via pec al seguente indirizzo comune.sanguinetto.vr@pecveneto.it
L’istanza dovrà essere completata in ogni sua parte e accompagnata dall’allegato che individui la zona d’interesse.
(estratto della L.R. n. 4/2015)
“ Art. 7
Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili
1. Entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni pubblicano nell’albo pretorio, anche con modalità on-line, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” , un avviso con il quale invitano gli aventi titolo, che abbiano interesse, a presentare entro i successivi sessanta giorni la richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili.
2. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento, valuta le istanze e, qualora ritenga le stesse coerenti con le finalità di contenimento del consumo del suolo, le accoglie mediante approvazione di apposita variante al piano degli interventi (PI) secondo la procedura di cui all’articolo 18, commi da 2 a 6, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” ovvero, in assenza del piano di assetto del territorio (PAT), di variante al piano regolatore generale (PRG) con la procedura prevista dai commi 6 e 7 dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni.
3. La variante di cui al presente articolo non influisce sul dimensionamento del PAT e sul calcolo della superficie agricola utilizzata (SAU).”
Allegati:
-AVVISO_x_riclassific._aree_Edificabili_in_aree_Verdi_2025.pdf
-Modulo_richiesta_var._verde_al_PI_anno_2025.doc
-Modulo_richiesta_var._verde_al_PI_anno_2025.pdf