Descrizione
Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, di seguito denominati “interventi”, in attuazione di quanto disposto dall’art. 125 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 163/2006, di seguito denominato “codice”.
L’acquisizione in economia degli interventi può essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni o ove le convenzioni siano esaurite o i prezzi delle convenzioni siano adottati come base al ribasso.