ALBO GIUDICI POPOLARI

Pubblicata il 22/06/2019

I cittadini, in possesso dei requisiti di legge, possono presentare domanda di iscrizione all'albo dei Giudici Popolari entro il 31 luglio p.v.
L'iscrizione all'albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti, da inoltrare al Tribunale competente per territorio.
In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'assise d'appello.
Per richiedere l'iscrizione è necessario:
  • avere la cittadinanza italiana;
  • godere dei diritti civili e politici;
  • avere età compresa tra i 30 e i 65 anni;
  • essere in possesso del diploma di scuola secondaria di I grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'assise;
  • essere in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di assise di appello;
  • buona condotta morale.

Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giudice popolare:
  • i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  • gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
  • i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
     

Il modulo per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari, scaricabile in fondo a questa pagina, può essere presentato presso l'ufficio elettorale in via Interno Castello 2 Sanguinetto nei consueti orari di apertura.

Le domande devono essere sempre corredate da copia di un documento di riconoscimento.

Gli iscritti all'albo dei giudici popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati.


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